Il contratto transitorio è una tipologia di contratto che consente la locazione di immobili per fini abitativi, non turistici, per un periodo di tempo limitato.
Una tipologia di contratto che ben si adatta alle necessità di lavoratori e studenti fuori sede che, per motivi comprovati quali lavoro e studio, devono soggiornare in città diverse dalla propria.
In questo approfondimento sul contratto transitorio, scopriamo cos’è, qual è la durata minima e massima e in cosa consiste la modifica della durata dei contratti transitori.
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Contratto di locazione a uso transitorio: cos’è?
Il contratto di locazione a uso transitorio è un contratto temporaneo con durata massima di 18 mesi, regolamentato dall’articolo 5 della Legge n. 431/1998.
Il locatore, proprietario dell’immobile, può dare in affitto per un periodo di tempo limitato il proprio immobile, utilizzato come abitazione civile, a un locatario.
Per stipulare un contratto transitorio è opportuno rispettare determinati requisiti:
- il locatore e il locatario devono essere persone che non operano in attività di impresa;
- il contratto deve essere destinato ad uso abitativo e non ad uso con finalità turistiche;
- la durata del contratto transitorio è di massimo 18 mesi;
- il motivo dell’esigenza di transitorietà della locazione (per esempio lavoro temporaneo).
È importante attenzionare tali requisiti, perché in mancanza degli stessi avviene la conversione automatica del contratto transitorio in ordinario.
Il contratto deve poi essere redatto in forma scritta utilizzando un modello messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Ecco invece cosa deve contenere il contratto transitorio:
- dati anagrafici del locatore e del locatario
- indicazione della modalità di pagamento
- indicazione della quota canone
- caratteristiche dell’immobile
- esigenza transitoria con documentazione allegata (nel caso di motivi di lavoro occorre allegare copia del contratto di lavoro).
A differenza di altre tipologie di contratto, quello transitorio non ha bisogno di essere disdetto in quanto avviene in modo automatico.
Durata minima e massima del contratto transitorio
Il contratto transitorio è un contratto temporaneo con una durata che va dai 30 giorni ai 18 mesi. La durata minima e massima del contratto di locazione a uso transitorio è stabilita dalla legge secondo l’articolo 2, comma 1, decreto 30 dicembre 2002.
Nel caso in cui le due parti (locatore e inquilino) dovessero concordare un periodo inferiore a un mese o un periodo superiore a 18 mesi, la clausola sarebbe nulla. Nel primo caso si applicherà in automatico la durata minima prevista dalla legge, quindi 30 giorni; nel secondo caso la durata massima di 18 mesi.
La durata del contratto sussiste perché ci sono le condizioni di transitorietà, in caso contrario subentra una tipologia di contratto differente (canone libero o concordato).
Chiarite le finalità e la durata limitata del contratto transitorio, il locatore può concedere l’immobile al potenziale inquilino in cambio di un canone liberamente concordato e specificato nel contratto stesso.
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Modifica durata dei contratti transitori: in cosa consiste?
I contratti transitori, come anticipato, hanno una durata non superiore ai 18 mesi. La modifica della durata dei contratti transitori riguarda il limite minimo dei 30 giorni. In questo caso, il limite minimo viene eliminato, ovvero i contratti di affitto transitorio che non hanno una durata superiore a un mese, non dovranno essere registrati.
Così come per gli affitti brevi, definito nell’articolo 4 DL numero 50 del 2017, sarà obbligatorio effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
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